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Il decreto legislativo 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una nuova forma di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche per determinati reati che siano commessi – o anche solo tentati – da soggetti che abbiano agito per proprio interesse o vantaggio.
In base al Decreto, se un soggetto commette un determinato reato nell’interesse o a vantaggio di una società, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale – e quindi personale – del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa dell’Azienda come persona giuridica.

Tale forma di responsabilità dell’Azienda è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e si inquadra nei doveri più ampi di organizzazione per i quali l’Azienda è tenuta ad adottare una forma organizzativa, un sistema di controllo interno e ogni altra misura necessaria alla prevenzione dei reati.

La colpa in organizzazione

Con il decreto legislativo 231, la colpa in organizzazione diventa particolarmente significativa in quanto costituisce espressione di una politica aziendale non avveduta e formalizza quindi in chiave soggettiva i processi organizzativi che regolano la programmazione, la gestione e la conduzione di impresa.
Il problema della prevenzione del rischio-reato nelle Aziende diventa di conseguenza un problema di “organizzazione nell’organizzazione” e dunque di colpa per la disorganizzazione accertata.

Il sistema delineato evidenzia insomma come la colpa di organizzazione si esprima già dalla mancata progettazione di una strategia di impresa finalizzata alla prevenzione del rischio, un deficit organizzativo insito nella strategia iniziale d’impresa. Tale deficit e le relative responsabilità sono anzitutto imputabili agli organi amministrativi dell’Azienda, che hanno il dovere di prevedere un modello organizzativo orientato alla prevenzione dei rischi e dei reati in particolare.

Per essere esonerata dalla responsabilità, l’Azienda deve poter provare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di illeciti penali espressamente previsti; altrimenti. In caso contrario, risponderà per colpa in organizzazione.

La legge indica in modo tassativo i reati da cui discende la responsabilità amministrativa dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi. Citiamo a seguire alcune categorie di reato previste dal Codice Civile, dal Codice Penale o da altre leggi dello Stato presenti nel cosiddetto Catalogo 231.

  • Indebita percezione di erogazioni, truffa i danni dello Stato
  • Delitti informatici
  • Reati societari
  • Delitti di criminalità organizzata
  • Peculato, corruzione e concussione
  • Delitti contro l’industria ed il commercio
  • Reati in materia di salute e sicurezza
  • Reati ambientali
  • Reati tributari
  • Reati di abuso di mercato

Il Modello previsto dal D.Lgs 231/2001 rappresenta l’unico baluardo di difesa per l’impresa sia in logica preventiva – per evitare quindi la commissione dei reati – sia in logica correttiva – per ridurre cioè l’impatto sanzionatorio una volta che il reato è stato commesso.
In sostanza, il Modello rappresenta l‘insieme coordinato di regole etiche e comportamentali – nonché di funzionamento operativo e controllo interno all’impresa – volto a disciplinare i processi decisionali e a prevenire il rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Modello 231: regole etiche e comportamentali

Per poter essere realmente efficace nella prevenzione dei rischi di reato, il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs 231/01 deve essere strettamente integrato nel business aziendale. Il che implica:

  • superare l’approccio puramente prescrittivo e tutti i limiti conseguenti a una rigida impostazione di regole e doveri
  • credere che il Modello possa essere uno strumento per creare valore aziendale e mantenere la brand reputation
  • dotarsi di metodi e strumenti che assicurino la piena integrazione nel sistema di gestione aziendale, evitando dunque sistemi solo “sulla carta”

Solo così il Modello da costo diventa investimento e la compliance da obbligo diventa opportunità.

Il supporto di Process Factory

Process Factory vanta una solida esperienza nella realizzazione dei Modelli previsti dal D.Lgs 231/01, per società private, società in controllo pubblico e gruppi societari. La chiave sta nella capacità di coniugare le esigenze di tutela dell’Azienda difronte a potenziali rischi di reato con quelle legate all’integrazione dei presìdi e dei controlli nell’ambito del più ampio sistema di gestione aziendale.

In questo, l’approccio Process Factory privilegia l’integrazione del modello di gestione dei rischi e dei controlli all’interno dell’assetto di procedure già in essere nell’organizzazione, in modo da calare operativamente sui processi aziendali tutte le prescrizioni derivanti dall’applicazione del Modello assegnandone in modo chiaro la titolarità e aumentando la consapevolezza da parte di tutti gli attori dei processi stessi.

Con Process Factory, quindi, niente documentazione ridondante, niente paper compliance programs, ovvero sistemi di compliance solo su carta che nulla fanno per generare valore e tutelare concretamente l’organizzazione in caso di illeciti. La proposta consiste invece in un unico modello ben integrato nel business e nel sistema di gestione aziendale.

Sfoglia la presentazione per maggiori dettagli sull’approccio di Process Factory alla realizzazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01.

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